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Legge 20/03/1865 n. 2248Art. 322 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) I lavori si eseguiscono in generale sulla base di progetti compilati secondo le norme e discipline già in vigore, e di quelle altre che potranno essere fissate da appositi regolamenti, per assicurare la regolarità dei progetti medesimi e la esattezza delle analisi e dei calcoli di perizia. Omissis. Art. 323 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) Ogni progetto sarà corredato da un capitolato di appalto che descriva esattamente il lavoro da eseguirsi e determini gli obblighi speciali che s'impongono all'imprenditore, oltre le condizioni e le clausole generali comprese nel- la presente legge. Il capitolato deve essere compilato in modo da renderlo affatto indipendente dalla perizia e dalle analisi che gli hanno servito di base. Art. 324 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) Nei capitolati di appalto sarà dichiarato se le espropriazioni staranno a carico diretto dell'amministrazione, o se saranno accollate all'appaltatore. Gli atti di cessione e di quietanza si fanno secondo le norme stabilite dalla legge sulle espropriazioni. TITOLO VI Della gestione amministrativa ed economica dei lavori pubblici Capo II - Dei contratti Art. 325 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) Alla esecuzione dei lavori e alle somministrazioni si provvede per mezzo di contratti stipulati dal Ministero dei lavori pubblici o suoi delegati, o per economia, nei limiti e secondo le norme prescritte della legge sulla contabilità generale dello Stato. Art. 326 I contratti si fanno sempre per la esecuzione di un dato lavoro o di una data provvista, regolandone il prezzo od a corpo od a misura. Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste. Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite. Per la esecuzione loro sono fissati nel capitolato di appalto prezzi invariabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro. Art. 327 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori tanto a corpo che a misura, s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato di appalto. Art. 328 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) I lavori, la entità e valore dei quali non possono essere preventivamente sta- biliti, si eseguiscono in economia secondo le norme fissate dalle leggi di contabilità. Art. 329 In un medesimo contratto si possono comprendere opere da eseguirsi a corpo, a misura e ad economia. Art. 330 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) Fanno parte integrale del contratto i disegni delle opere che si devono eseguire, ed il capitolato speciale di appalto, esclusi tutti gli altri documenti di perizia che erano annessi al progetto. Trattandosi però di oggetti di poca entità la perizia di stima delle opere o provviste, colle condizioni di esecuzione alla medesima annesse, può servire di base ad un contratto. Art. 331 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) Nelle aste e in tutte le altre operazioni d'appalto si osserveranno le norme prescritte dalle leggi e regolamenti di contabilità generale. Art. 332 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) Qualora il deliberatario non fosse in misura di stipulare il contratto definitivo entro il termine fissato nell'atto di deliberamento, sarà l'Amministrazione in facoltà di procedere ad un nuovo incanto a spese del medesimo, il quale perderà la somma che avrà depositata per sicurezza dell'asta. Art. 333 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) Qualunque sia il numero dei soci in una impresa, l'Amministrazione, tanto nell'atto di deliberamento, quanto nel contratto definitivo, e durante la esecuzione dei lavori, riconosce un solo deliberatario per tutti gli atti ed operazioni di ogni sorta di dipendenti dall'impresa medesima. Art. 334 Occorrendo il caso che il deliberatario, nell'atto della stipulazione del contratto definitivo, volesse cedere il suo appalto ad altro imprenditore, l'Amministrazione ha diritto di rifiutarvisi, se il nuovo appaltatore non riunisce i requisiti che lo avrebbero fatto ammettere all'asta per la medesima impresa. Art. 335 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) Tutte le spese relative all'asta, alla stipulazione del contratto, non che quelle di bollo di iscrizioni ipotecarie per le cauzioni e per numero di copie del contratto stesso che sono richieste dai vigenti regolamenti, sono a carico dell'imprenditore. Art. 336 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) I contratti non sono obbligatori per l'Amministrazione, finché non sono approvati dalla superiore Autorità delle forme prescritte dalle vigenti leggi; ma il deliberatario resta vincolato dal momento in cui ha sottoscritto l'atto del deliberamento all'asta. TITOLO VI Della gestione amministrativa ed economica dei lavori pubblici Capo III - Esecuzione dei contratti Art. 337 I contratti in generale sono esecutori soltanto dopo l'approvazione dell'Autorità competente secondo le norme prescritte dalla legge di contabilità generale. Nei casi di urgenza il Ministero può autorizzare il cominciamento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In tal caso il direttore delle opere terrà conto di tutto ciò che venisse predisposto o somministrato dal deliberatario del reintegramento delle spese, quando il contratto non fosse approvato. Art. 338 L'ingegnere direttore, tosto approvato il contratto od anche prima nel caso di urgenza di cui all'articolo precedente, procede alla consegna del lavoro, la quale dovrà risultare da un verbale steso in concorso, coll'impresario nella forma stabilita dal regolamento, e dalla data di esso verbale decorrerà il termine utile pel compimento delle opere. Art. 339 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) É vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non siano riconosciute (Articolo sostituito dall'art. 22 del DL 13 maggio 1991 n. 152.) . Art. 340 L'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate. In questi casi l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, e sarà passibile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio. Art. 341 Nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso del lavoro non fosse tale, a giudizio dell'ingegnere direttore, da assicurare il compimento nel tempo prefisso dal contratto, l'Amministrazione, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, sarà in diritto di far eseguire tutte le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia, o per cottimi, a maggiori spese dell'impresa o sua sicurtà. Art. 342 Non può l'appaltatore sotto verun pretesto introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine per iscritto dall'ingegnere direttore, nel qual ordine sia citata la intervenuta superiore approvazione. Mancando una tale approvazione gli appaltatori non possono pretendere alcun aumento di prezzo od indennità per le variazioni od addizioni avvenute, e sono tenuti ad eseguire senza compenso quelle riforme che in conseguenza l'Amministrazione credesse opportuno di ordinare, oltre il risarcimento dei danni recati. Si eccettuano i casi di assoluta urgenza nei quali l'appaltatore dovrà tosto prestarsi sulla richiesta dell'ingegnere direttore; in questi casi però l'ingegnere medesimo dovrà darne immediata partecipazione all'Amministrazione, la quale potrà sospendere la esecuzione dei lavori, pagando all'appaltatore le spese sostenute pei lavori ordinati di urgenza. Art. 343 Verificandosi il bisogno d'introdurre in un progetto già in corso di eseguimento variazioni od aggiunte le quali non siano previste dal contratto e diano luogo ad alterazione dei prezzi di appalto, l'ingegnere direttore ne promuove l'approvazione dell'Autorità competente, presentando una perizia suppletiva che servirà di base ad una distinta sottomissione o ad un'appendice al contratto principale. Art. 344 Occorrendo in corso di esecuzione un aumento od una diminuzione di opere, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto. In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo dei lavori a termini di contratto. Art. 345 E' facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite. Art. 346 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) Il regolamento determina le discipline da osservarsi in ordine alla esecuzione dei lavori ed al modo di regolare la contabilità e la liquidazione loro. Art. 347 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) L'appaltatore deve dichiarare il suo domicilio legale e condurre personalmente i lavori, o farsi rappresentare legittimamente da persona idonea alla quale si possano impartire gli ordini che l'andamento dei lavori può richiedere; in ogni caso l'appaltatore è sempre responsabile verso l'Amministrazione ed terzi del fatto dei suoi dipendenti. Art. 348 L'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Appena accaduto il danno, l'appaltatore deve denunciarlo alla direzione dei lavori, la quale procede all'accertamento dei fatti e ne stende processo verbale in concorso dell'appaltatore, per norma nella determinazione di quei compensi ai quali esso appaltatore potesse aver diritto. Frattanto la impresa non potrà sotto verun pretesto sospendere o rallentare la esecuzione dei lavori. Art. 349 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) Nei capitoli di appalto potrà prestabilirsi che le questioni tra l'Amministrazione e gli appaltatori siano decise da arbitri. Art. 350 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) Il prezzo di appalto è pagato nelle rate stabilite dalle condizioni del contratto e sotto le norme fissate dalla legge di contabilità generale dello Stato. Potrà l'Amministrazione ritenere le rate di pagamento in acconto, qualora l'appaltatore non soddisfaccia alle condizioni del contratto. Art. 351 Ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non sarà concesso verun sequestro sul prezzo di appalto durante la esecuzione delle stesse opere, salvo che l'Autorità amministrativa, da cui l'impresa dipende, riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera. Potranno però essere senz'altro sequestrate le somme che rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione dell'opera. Art. 352 Le domande di sequestri saranno dalla competente Autorità giudiziaria comunicate all'Autorità amministrativa da cui dipende l'impresa. Art. 353 Quando a termini dell'art. 351 l'Amministrazione riconosca di poter annuire alla concessione di sequestri, saranno questi preferibilmente accordati ai creditori per indennità, per mercedi di lavoro e per somministrazioni di ogni genere che si riferiscano all'esecuzione delle stesse opere. Art. 354 Ai creditori per indennità dipendenti da espropriazione forzata per la esecuzione delle opere rimangono salvi ed interi i privilegi e diritti che ad essi competono a termini del disposto del codice civile e della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, e potranno in conseguenza in tutti i casi e in tutti i tempi essere concessi sequestri sul prezzo di appalto a loro favore. |
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